IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il testo  unico  delle leggi  costituzionali concernenti  lo
statuto speciale  per il  Trentino-Alto Adige, approvato  con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 19 novembre 1987,
n. 526, recante  estensione alla regione Trentino-Alto  Adige ed alle
province  autonome di  Trento  e di  Bolzano  delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Sentita  la  commissione paritetica  per  le  norme di  attuazione,
prevista dall'articolo  107, primo comma, del  decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri del tesoro e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 526, e' inserito il seguente:
  "Art. 5-bis. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di
attuazione dello statuto che  disciplinano la delega, per l'esercizio
delle  funzioni  delegate  dallo  Stato, la  regione  e  le  province
autonome   osservano  il   rispettivo  ordinamento   organizzativo  e
contabile.
  2. Nel  caso in  cui l'esercizio  delle predette  funzioni delegate
comporti  l'acquisizione di  diritti, la  regione ovvero  le province
provvedono ad  acquisire al proprio bilancio  le entrate conseguenti.
Di  tali entrate  si tiene  conto  ai fini  della determinazione  dei
rimborsi  spettanti alla  regione ovvero  alle provincie  autonome ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
e successive modifiche ed integrazioni.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,   commi 2 e 3,  del testo unico
          approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092, al  solo
          fine  di facilitare  la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle quali e'   operato il  rinvio.    Restano
          invariati  il  valore e  l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 e' stato  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
          20 novembre  1972, n.  301.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  19
          novembre 1987, n.  526 e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1987, n.  301.
            -  Il    primo  comma    dell'art.  107 del   decreto del
          Presidente della Repubblica  31 agosto  1972, n.  670,   e'
          il    seguente: "Con  decreti legislativi  saranno  emanate
          le  norme  di  attuazione del   presente  statuto,  sentita
          una  commissione  paritetica  composta  di dodici membri di
          cui  sei  in  rappresentanza    dello   Stato,   due    del
          Consiglio  regionale,  due  del  Consiglio  provinciale  di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre componenti   devono
          appartenere  al gruppo  linguistico tedesco".
          Nota all'art. 1:
            -  L'art.   14 del decreto legislativo  16 marzo 1992, n.
          268, e' il seguente:
            "Art.   14. -   1.  Per    l'esercizio    delle  funzioni
          delegate  di    cui  all'art.  16 dello statuto, lo   Stato
          provvede a rimborsare la regione e   le   province    delle
          spese   dalle     stesse     sostenute.     La     relativa
          quantificazione   e' disposta   sulla  base    dei  criteri
          previsti  nelle  singole    norme    di    delega,   ovvero
          d'intesa tra    il    Governo    ed    i  presidenti  delle
          rispettive giunte".